BOZZA DI STATUTO
Art. 1 - Denominazione e Sede
E' costituita in Cervinara, alla via Rettifilo, 7 l'Associazione culturale denominata "Circolo Fotografico Caudino" . L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.
Art. 2 - Principi
L'associazione è apolitica, apartitica, contro la violenza e rispettosa della moralità e della socialità. Essa si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità delle strutture elettive e delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione e debitamente documentate) e crescita culturale e ideologica degli associati.
Art. 3 - Scopi
L'associazione "Circolo Fotografico Caudino" si propone di valorizzare, diffondere e/o promuovere la cultura, lo spirito cooperativo dell'uomo e la sua socialità. Nello specifico l'associazione sensibilizza l'uomo verso la cultura per le immagini e le arti figurative in genere. Attraverso esse promuove il territorio e valorizza il patrimonio artistico presente.
Sensibilizza l'uomo a riflettere sulle bellezze della vita e a prendere coscienza che il fine ultimo dell'uomo è lo stare bene insieme.
Per il conseguimento di questi scopi, l'associazione si propone di organizzare, promuovere, produrre, distribuire, curare, gestire, aderire, collaborare e/o prendere parte a:
- mostre, corsi, concorsi, ritrovi, raduni, seminari, lezioni e/o workshop di fotografia, cinematografia, pittura e/o delle arti figurative in generale;
- manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e/o sociali promosse dalla stessa associazione e/o da enti pubblici o privati, comitati e/o associazioni che ne richiedano la presenza;
- pubblicazioni, riviste, libri, cd, dvd, video, software e/o materiale multimediale;
- organismi nazionali e internazionali che abbiano obiettivi simili.
L'Associazione potrà in ogni caso occuparsi di qualunque altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali. A tal uopo l'Associazione potrà accedere a finanziamenti sia privati che pubblici, nazionali ed esteri.
Può richiedere ai soci, e ove previsto ai non soci che beneficiano della sede sociale, il pagamento di una quota di rimborso spesa per la partecipazione a corsi, lezioni, seminari e workshop di fotografia, video-cinematografia, etc.
Art. 4 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata e può essere sciolta con delibera dell'assemblea. L'anno sociale ha inizio il primo giorno di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5 - Soci e Domanda di Ammissione
Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che ne facciano richiesta e che abbiano una irreprensibile condotta morale e civile. Il soggetto che intende iscriversi deve presentare domanda su apposito modulo che contiene l'accettazione senza riserve dello statuto. La qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda di iscrizione da parte del consiglio direttivo e contro la cui motivata decisione è ammesso appello all'assemblea generale. Nel caso di minorenni la domanda va controfirmata da chi esercita la potestà, che rappresenta quindi il minore nei confronti dell'associazione e risponde per esso in tutte le obbligazioni assunte. La quota associativa o lo status di associato non possono essere trasferiti a terzi. Le tipologie di socio sono le seguenti:
- Fondatore (colui che ha istituito l'associazione e che si sente responsabile per essa);
- Ordinario (ogni cittadino d'età superiore a 18 anni);
- Aggregato (il maggiorenne che apparteniene allo stesso nucleo familiare del socio già iscritto);
- Minorenne (ogni cittadino che non ha compiuto 18 anni alla data di iscrizione);
- Onorario (il socio che abbia portato lustro all'associazione con il suo operato e la sua condotta);
- Sostenitore (persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscono, previa accettazione del Consiglio, al sostegno economico delle iniziative dell’Associazione).
Art. 6 - Diritti e Doveri degli Associati
Il socio ha il diritto di frequentare i locali dell'associazione e partecipa alle attività della stessa. Il socio fondatore e ordinario, gode dei diritti di voto alle assemblee sociali. Il socio aggregato e minorenne non hanno diritto di voto, non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non possono far parte del consiglio direttivo.
I soci sostenitori ed onorari costituiscono il “gruppo benemerito” dell’Associazione Cirolo Fotografico Caudino, ma per questo non acquisiscono particolari diritti e non hanno diritto di voto.
L’adesione all’Associazione comporta il versamento trimestrale anticipato, entro il 31 marzo, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio.
I soci onorari e i soci sostenitori non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Art. 7 - Decadenza degli Associati
L'associato cessa di essere tale per decesso, dimissioni volontarie (da manifestarsi per iscritto al Consiglio Direttivo prima dei 3 mesi antecedenti alla naturale scadenza dell'anno sociale), mancato versamento della quota associativa protrattosi per oltre un trimestre dalla data di scadenza, comportamento contrastante con gli scopi stabiliti dal presente statuto o eventuali regolamenti, per danni morali e/o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi o gli obiettivi dell'associazione. L'associato può altresì essere espulso con decisione motivata del consiglio direttivo dopo decisione dell'Assemblea dei soci. L'espulsione viene deliberata per giusta causa, verso la quale è ammesso ricorso. L'associato espulso non può essere riammesso prima di 2 (due) anni dalla data di espulsione.
Art. 8 - Assemblea
L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo, è presieduta dal presidente o, in caso di assenza, dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea nomina un presidente il quale nomina un segretario con il compito di accertare la regolarità della convocazione e costituzione, e redigere il verbale. L'assemblea straordinaria è convocata dalla metà dei componenti del consiglio direttivo o da un terzo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea deve essere convocata non prima di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nella apposita bacheca della sede e/o nel sito internet dell'associazione; l'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'orario della prima convocazione, nonché il giorno, il luogo e l'orario della seconda convocazione (se prevista) e l'ordine del giorno. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, per la relazione delle attività e il rendiconto consuntivo dell'anno precedente. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati aventi diritto al voto presenti. Possono prendere parte all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato può essere portatore di una sola delega. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti, fatta eccezione per le modifiche dello statuto per le quali è necessaria la presenza di non meno di due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto presenti. I compiti dell'assemblea sono:
- indicare al consiglio direttivo i criteri generali di gestione e amministrazione;
- eleggere i componenti del consiglio direttivo;
- approvare i bilanci di previsione e consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello statuto;
- revocare la qualifica di socio;
- può eleggere, su proposta del Consiglio, un “Presidente ad Honorem”;
- nomina, quando vi siano all'ordine del giorno le elezioni alle cariche sociali, con votazione palese, il seggio elettorale nella persona di: un Presidente e due scrutatori ai quali spetta il compito di giudicare le schede nulle e/o contestate; il loro verdetto è inappellabile;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione).
Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e/o la loro responsabilità, i membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono conservate a cura del presidente o del segretario e vengono esposte nella sede sociale e/o nel sito internet dell'associazione per la libera consultazione da parte degli associati.
Art. 9 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Egli è responsabile dell'associazione di fronte a terzi e anche in sede di giudizio. Convoca e presiede l'assemblea, ne cura l'esecuzione e le relative deliberazioni, adotta provvedimenti d’urgenza, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione dell'associazione sulla base delle deliberazioni del consiglio direttivo. Al Presidente spetta altresì il diritto di costituire obbligazioni o impegni in nome e per conto dell'associazione in casi di urgenza o dove non fosse possibile convocare il consiglio direttivo, che ratificano le decisioni alla prima riunione utile. Il Presidente insieme al Tesoriere può aprire un conto corrente bancario o postale per la gestione contabile e fiscale dell'Associazione. Concede onorificenze e patrocini. Concede deleghe per particolari compiti o funzioni ai membri del consiglio e/o ai soci. Dura in carica due anni e può essere rieletto.
Art. 10 - Vice Presidente
Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio tra i propri membri, su proposta del Presidente. Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e le responsabilità giuridiche. Decade alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato, tuttavia può essere destituito con il voto della maggioranza del Consiglio stesso.
Art. 11 - Segretario
Il segretario redige i verbali delle riunioni, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo o del presidente, attende alla corrispondenza e si occupa delle comunicazioni interne ed esterne. Sovraintende alla pubblicità delle deliberazioni.
Art. 12 - Tesoriere
Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti previo mandato del consiglio direttivo. Sovraintende al rendiconto economico e finanziario dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente; in caso di mancanza di quest’ultimo da un suo delegato.
Art. 13 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è costituito da 7 (sette) membri: il Presidente dell’Associazione ed altri 6 (sei) membri. Il Consiglio dura in carica due anni ed ogni componente è rieleggibile. Tutti i soci sono eleggibili, purché abbiano compiuto il 18° anno di età, non sussista nei loro confronti un procedimento di deferimento al Consiglio direttivo e/o all'Assemblea dei soci e siano in regola con le quote associative entro i termini stabiliti da questo statuto. Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità si procederà alle nomine di coloro che hanno più anzianità di iscrizione all’Associazione secondo i dati in possesso della Segreteria.
Entro 10 giorni dalle avvenute elezioni il Presidente eletto deve convocare in riunione il Consiglio. In detta riunione, su proposta del Presidente, il Consiglio nomina il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni 30 (trenta) giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza, in caso di parità prevale la mozione votata dal Presidente. I Consiglieri non hanno facoltà di delega. Il Consiglio destituisce dal suo incarico il Consigliere che per tre volte, senza giustificato motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni. In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti dai primi non eletti che si erano candidati. Il loro incarico decade con quello del Consiglio nel quale subentrano. Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica convocano l’Assemblea nel termine di novanta giorni e nei modi previsti. Se viene a mancare tutto il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti compie gli atti di ordinaria amministrazione e convoca, nei modi e nei tempi previsti l’Assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consiglio. I componenti il Consiglio sono responsabili verso l’Associazione secondo le norme del Codice Civile in tema di mandato.
Il Consiglio ha il compito, inoltre, di:
- definire i programmi dell’Associazione, secondo gli scopi di cui all’art. 3;
- redigere i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- stabilire le quote associative e proporre eventuali conguagli;
- emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie;
- ratificare l’iscrizione di nuovi soci;
- disporre la sospensione ed il deferimento di soci all'Assemblea dei Soci.
- redigere un regolamento per la gestione della sede dell'Associazione, come ad esempio pulizie locali, bar, uso attrezzature e/o mezzi e tutto ciò che si prefigura nella normale gestione.
I Consiglieri, oltre a rappresentare l’Associazione, ove necessario, possono essere delegati dal Consiglio stesso alla direzione e responsabilità nell’ambito delle attività federative.
Art. 14 - Rendiconto
Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di totale trasparenza e pubblicità nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione degli associati nei modi e forme previste dal consiglio direttivo.
Art. 15 - Attività Secondarie
L'associazione, in conformità delle leggi vigenti, potrà svolgere attività economiche ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali e comunque approvate sempre dal consiglio direttivo.
Art. 16 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi volontari degli associati o di enti e/o associazioni pubbliche o private, da lasciti o donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative della stessa e dai contributi straordinari deliberati dall'assemblea degli associati in relazione a particolari contingenze o iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario. L'associazione non può dividere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve, durante la vita della stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili per la realizzazione degli scopi istituzionali previsti nello statuto, e può decidere di conservare una parte degli utili come avanzo di gestione da utilizzare negli anni successivi. I contributi ordinari sono dovuti per l'intero anno d'iscrizione che decorre dalla data di versamento e ha termine in ogni caso il 31 del mese di dicembre dello stesso anno. Il socio che recede dall'associazione non può in nessun caso chiedere la restituzione dei versamenti effettuati.
Art. 17 - Libri Sociali
Costituiscono libri sociali dell'associazione: il libro degli associati; il libro verbali delle assemblee; il libro verbali del consiglio direttivo.
Art. 18 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno due terzi degli associati maggiorenni esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Anche la richiesta di assemblea straordinaria da parte degli associati convocata per lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da non meno di due terzi degli associati maggiorenni con diritto di voto. In caso di scioglimento, la delibera assembleare deve prevedere la nomina di un liquidatore con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ad associazioni di beneficenza.
Art. 19 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, dalle disposizioni e/o dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti leggi in materia di associazione senza scopo di lucro e al codice civile.
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